Ospitalità temporanea
Gli assegnatari possono ospitare persone estranee al nucleo familiare per un periodo massimo di 30 giorni, senza obbligo di acquisizione della residenza.
Eventuali proroghe sono possibili in caso di giustificati e gravi motivi, ma in questo caso deve essere richiesta, tramite ACER, l'autorizzazione al Comune.
La non osservanza delle disposizioni comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'assegnazione
Coabitazione
La coabitazione riguarda le persone estranee al nucleo familiare assegnatario che, a seguito di concessione della residenza anagrafica da parte del Comune, siano ospitate dal nucleo assegnatario per un periodo non superiore ai due anni.
Anche in questo caso, eventuali proroghe per gravi e giustificati motivi debbono essere autorizzate.
La coabitazione comporta la rideterminazione del canone di locazione sulla base della certificazione ISEE di tutti i residenti nell'alloggio.
La non osservanza delle disposizioni comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'assegnazione del nucleo ospitante.
L'ospitalità e la coabitazione non generano alcun diritto al subentro nel rapporto di locazione (art.27 c.3 L.R. 24/2001).
Il modulo necessario per presentare la domanda di coabitazione può essere ritirato presso l'ufficio Gestione Immobiliare che provvederà, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di coabitazione, alla definizione della pratica.
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Riferimento telefonico: 0544210129-0544210104
Responsabile procedimento: Dott.ssa Silvia Bagnari
Contatto email: info@acerravenna.it